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02-09-2017 10:30:38 Elezione di domicilio e difensore d'ufficio

L'osservatorio difesa d'ufficio "Paola Rebecchi" ha pubblicato da poco un documento, che trovate nella sezione documenti del sito, cliccando "approfondisci", nel quale illustra la portata della norma introdotta dalla Riforma Orlando (art. 1 comma 24 Legge 23 giugno 2017 n. 103) in materia di elezione domicilio presso il difensore d'ufficio, che inserisce il comma 4bis dell'art. 162 c.p.p.
La norma recita l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.
Interessante notare che deve per forza essere un consenso espresso e non presunto; inoltre si deve ritenere che il mancato assenso comporti necessariamente l'adozione della procedura ordinaria di notificazione ex artt. 157 e 159 c.p.p., senza possibilità di ricorrere al meccanismo dell’art. 161 co. 4 c.p.p.
L'importanza dell'applicazione rigorosa di questa norma non sfugge a chi svolga il compito di difensore d'ufficio e perciò l'Osservatorio invita tutte le camere penali territoriali ed i singoli difensori a vigilare perché le autorità procedenti rispettino le procedure come riformate dalla Riforma Orlando.